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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.19.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
1.19.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che non può beneficiare della stabilizzazione del rapporto di lavoro per legittimi impedimenti dell'ente presso il quali gli stessi sono stati maturati, è iscritto in apposito elenco speciale costituito e tenuto dal dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la durata di 24 mesi. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente interessate possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato di detto personale nel profilo professionale corrispondente alla attività lavorativa svolta, come indicata nell'elenco speciale, nei limiti di quanto previsto nei propri piani triennali di assunzione».

  18-ter. Dopo l'articolo 34-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 34-ter.

   1. Il personale di cui all'articolo 20, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è iscritto in apposito elenco speciale secondo l'ordine di richiesta.
   2. All'iscrizione nell'elenco speciale provvede il dipartimento della funzione pubblica, su richiesta dalla amministrazione che ha accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in capo al personale di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto interessato. Il nominativo viene iscritto nell'elenco speciale con l'indicazione del profilo professionale corrispondente alle attività lavorativa svolta, come indicato dalla amministrazione richiedente, unitamente al suo curriculum professionale.
   3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento.
   4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è prevista per la durata di mesi 24.
   5. Le amministrazioni pubbliche interessate alla assunzione a tempo indeterminato del personale iscritto nell'elenco di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto all'articolo 20, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, vi provvedono dandone contestuale comunicazione al dipartimento, che provvede alla cancellazione del relativo nominativo dall'elenco».