Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza è consentito alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alla normativa vigente disciplinante l'utilizzo delle graduatorie vigenti, di disporre la proroga dei contratti a tempo determinato del personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari in essere al 31 dicembre 2020 fino al limite massimo di 36 mesi.