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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.18.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
1.18.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Dopo la scadenza del termine ordinario dell'incarico, i componenti delle Autorità e degli organismi di cui al comma 1 restano in carica esclusivamente per l'adozione degli atti urgenti e indifferibili e per quelli di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei successori e comunque per non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario dell'incarico, anche nel caso di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

   b) al comma 2, le parole: «alla cessazione dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «alla scadenza del termine ordinario dell'incarico ovvero alla cessazione anticipata dell'incarico stesso».

  11-ter. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: «dalla cessazione dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine ordinario dell'incarico ovvero dalla cessazione anticipata dell'incarico stesso».