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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.176.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
1.176.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,» sono sostituite dalle seguenti: «con specifico riferimento a quelli inerenti l'Azione 2 dell'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 recante “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale” nonché a quelli posti in essere nelle medesime regioni e province autonome per fronteggiare gli effetti di eventi meteorologi avversi e idrogeologici per i quali è vigente, alla data di pubblicazione della presente legge, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018,»;

   b) al primo periodo, le parole: «della ricognizione e» sono soppresse;

   c) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante pubblici avvisi di selezione comparativa curricolare, anche in deroga agli articoli 6, 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.»;

   e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono conferiti entro il limite massimo complessivo di 25 unità. I relativi oneri non sono computati ai fini di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

  18-ter. All'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «35 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono integrare le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 702, con risorse proprie di bilancio nella misura massima del 20 per cento di quelle eventualmente trasferite sulle contabilità speciali aperte per la realizzazione di interventi concernenti il dissesto idrogeologico.».
  18-quater. Agli oneri di cui al comma 18-ter, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.