Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Per la presentazione di leggi di iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine temporale di validità dei fogli recanti le firme previsto dal comma 3 dell'articolo 49 della medesima legge si intende prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data finale di qualsiasi misura restrittiva conseguente alla pandemia.