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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.173.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
1.173.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 15-novies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il personale medico del Servizio sanitario nazionale, incluso il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono permanere in servizio, a domanda, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
  8-ter. Al fine di assicurare il funzionamento della giustizia, le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano, in quanto compatibili, anche ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato.