Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari e di rafforzare gli organici in questo momento di emergenza sanitaria, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro i successivi quindici giorni all'entrata in vigore della presente legge è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari, ed ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020 che, alla stessa data, esercitino attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.