stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.154.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
1.154.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica e sanitaria da COVID-19 il personale dirigente e non dirigente collocato in posizione di comando o aspettativa senza assegni presso i comuni da oltre dodici mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che rispetti i seguenti requisiti:

   a) sia impiegato nei servizi sociali, in quelli di protezione civile ovvero nella polizia locale;

   b) che abbia richiesto il comando o l'aspettativa senza assegni alle amministrazioni ministeriali dello Stato per un periodo non inferiore a tre anni è trasferito, su domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 2021, nei ruoli delle amministrazioni in cui presta servizio ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 anche senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

  6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis, si applicano anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto che rispetti i requisiti di cui alle lettere a) e b).
  6-quater. L'inquadramento del personale di cui ai commi 6-bis e 6-ter avviene nell'area funzionale, qualifica e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.