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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.149.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
1.149.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Le misure di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza sono applicabili anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.
  8-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.