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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.13.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
1.13.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Durante il periodo di emergenza, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i liberi professionisti iscritti a ordini professionali, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il libero professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

ident. 1.92.1.120.