Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.