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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.128.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
1.128.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 57 del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis: All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre anni» sono sostituite con: «per la durata di 6 anni».

   c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020».