Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Al fine di consentire ai comuni di reperire le risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica conseguente alla diffusione del COVID-19, è sospeso fino al 31 dicembre 2021 il limite alla spendibilità dei disavanzi previsti dall'articolo 1 commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.