Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, alle imprese e ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, Vigili del fuoco cosiddetti «discontinui» per le funzioni di addetto antincendio, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti vigili assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.