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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.118.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
1.118.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo dopo le parole: «2019» sono aggiunte le seguenti: «2021 e 2022»;

   b) al secondo periodo le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.