Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato la cui validità è scaduta nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, possono essere utilizzate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) fino al 31 dicembre 2021 per le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la cui validità è conseguentemente prorogata fino alla medesima data;
b) fino al 31 dicembre 2022 per le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la cui validità è conseguentemente prorogata fino alla medesima data.