Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1 gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022».