Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470)
1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica comune di residenza)
1. Il cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE ha la facoltà indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di bene immobile in Italia e di iscriversi alla sua anagrafe. Nel caso il cittadino abbia più di un immobile in comuni diversi, egli sceglie, tra questi, il comune da indicare».