Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. La Regione Liguria e Il Comune di Genova è autorizzato, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale assunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che, al 31 dicembre 2020, abbia maturato i soli requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 20, comma 1.