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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.031.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
1.031.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico)

  1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,» sono sostituite dalle seguenti: «con specifico riferimento a quelli inerenti l'Azione 2 dell'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 recante “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale” nonché a quelli posti in essere nelle medesime regioni e province autonome per fronteggiare gli effetti di eventi meteorologici avversi e idrogeologici per i quali è vigente, alla data di pubblicazione della presente legge, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

   b) le parole: «della ricognizione e» sono soppresse;

   c) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante pubblici avvisi di selezione comparativa curricolare, anche in deroga agli articoli 6, 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono conferiti entro il limite massimo complessivo di 25 unità. I relativi oneri non sono computati ai fini di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

  2. All'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2021»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 702, con risorse proprie di bilancio nella misura massima del 20 per cento di quelle eventualmente trasferite sulle contabilità speciali aperte per la realizzazione di interventi concernenti il dissesto idrogeologico».