Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.
(Proroga dei termini in materia di obblighi per l'accessibilità)
1. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2. Al fine di garantire che l'estensione degli obblighi di accessibilità ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili operi in conformità alla disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità entro il termine del 28 giugno 2022;.