stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.023.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
1.023.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Stabilizzazione personale precario in servizio presso gli enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale Sicilia 8 maggio 2018, n. 8, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono motivatamente sottoporre ai competenti uffici la richiesta di finanziamento per l'istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nei termini di proroga dei contratti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.
  2. Nell'istanza per il finanziamento dell'istituzione di tali posti aggiuntivi ciascun ente locale interessato deve:

   a) allegare la delibera di adozione della nuova dotazione organica, recante anche la separata indicazione dei posti «aggiuntivi» rispetto a quelli ordinari conteggiati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da destinare solo esclusivamente alle stabilizzazioni;

   b) allegare il piano dei fabbisogni del personale contenente le misure di stabilizzazione del personale precario, anche in regime part-time, con la espressa attestazione della necessità di copertura dei posti aggiuntivi in dotazione organica ai fini della completa definizione delle procedure di stabilizzazione;

   c) attestare che il personale precario da stabilizzare, anche in regime part-time, è essenziale per la garanzia dei servizi essenziali e per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale;

   d) quantificare l'onere economico per la Regione Siciliana.

  3. Gli oneri finanziari per la copertura dei predetti posti aggiuntivi restano a totale carico della regione siciliana e trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Il finanziamento per la copertura dei posti aggiuntivi è assegnato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da adottare entro 30 giorni dalla richiesta previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
  4. Entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'ente locale deve trasmettere alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, per il controllo di rispettiva competenza, la nuova dotazione organica deliberata ai sensi del presente articolo, il decreto regionale di finanziamento della copertura dei posti aggiuntivi ed il piano dei fabbisogni del personale contenente le misure di stabilizzazione del personale precario.
  5. In ciascun caso di quiescenza del personale precario stabilizzato ai sensi della presente disposizione o di interruzione per qualunque motivo del rapporto di lavoro del medesimo personale, con conseguenza cessazione del finanziamento regionale, il corrispondente posto «aggiuntivo» in dotazione organica dovrà intendersi automaticamente soppresso, tranne nel caso di apposita copertura dell'ente locale nel rispetto della normativa statale di finanza pubblica.