Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:e:
Art. 1-bis.
Al comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per gli anni 2021, nel limite di 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.