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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Deliberazione dello stato di emergenza e durata del mandato dei componenti delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità)

  1. All'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Dopo la scadenza del termine ordinario del mandato, essi restano in carica esclusivamente per l'adozione degli atti urgenti e indifferibili e per quelli di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei successori e comunque per non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario del mandato, anche nel caso di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
  2. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: «dalla cessazione dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine ordinario del mandato».