All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3)
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrate in vigore il 1 gennaio 2020, è sospesa fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione della legge delega al Governo per l'efficienza del processo penale, e in ogni caso si applicano dal 31 dicembre 2022. Durante la sospensione di cui al primo periodo, si applicano, in luogo delle norme sospese, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti al 31 dicembre 2019.