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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.0100.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2021  [ apri ]
22.0100.
approvato

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)

  1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

   «8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola: “spetta” sono inserite le seguenti: “, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,”;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   “2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

   a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

   b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro”;

   c) al comma 3, le parole: “di cui al comma 1”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2”».

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   1-bis. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182.

Il Governo