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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.021.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/02/2021  [ apri ]
17.021. (nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018)

  1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogati fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018. Alla compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.