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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.22.0200.9.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2021  [ apri ]
0.22.0200.9.
inammissibile

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) All'articolo 29, comma 2, le parole «dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 416-bis, 416-ter, 572, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 612-bis e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 2 luglio 1998, n. 286, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».