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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.22.0200.45.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2021  [ apri ]
0.22.0200.45.
inammissibile

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, al capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in via sperimentale, per favorire la ripresa economica conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il corrente periodo di imposta e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a pari a 109,2 milioni di euro per il 2021 e a 999,5 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.