All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione, con le seguenti: Possono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 agosto 2021, ovvero in cinque rate di pari importo, da corrispondere senza sanzioni o interessi, a decorrere dal 1° luglio 2021;.