All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «sono notificati a decorrere dal mese successivo alla dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)»;
2) alla lettera b) le parole: «nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese successivo alla dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)»;
3) alla lettera c), capoverso comma 3, le parole: «sono prorogati di quattordici mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi fino al mese successivo alla dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)»;
4) alla lettera d), capoverso comma 4, le parole: «28 febbraio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 2, capoverso comma 1:
1) le parole: «28 febbraio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
2) le parole: «I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione.», sono sostituite dalle seguenti: «Possono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 agosto 2021, ovvero in cinque rate di pari importo, da corrispondere senza sanzioni e/o interessi, a decorrere dal 1° luglio 2021»;
c) al comma 3, le parole: «è prorogato al 28 febbraio 2021», sono sostituite con le seguenti: «è prorogato al 31 luglio 2021»;
d) il comma 4 è soppresso.