stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.22.0200.35.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2021  [ apri ]
0.22.0200.35.
inammissibile

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-quater, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Comunicazioni con il contribuente)

   1. Tutte le comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria possono effettuarsi, a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata sia diverso dalla persona che effettua la comunicazione, in calce a quest'ultima dovrà essere rilasciata apposita delega alla persona che effettua l'invio.
   2. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che ha emanato il medesimo atto al quale il contribuente potrà inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.»;

   b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Istanza di autotutela del contribuente)

   1. Ciascun contribuente può promuovere istanza di autotutela volta ad ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:

   a) errore di persona; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto dell'imposta; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione; i) prescrizione della pretesa tributaria.

   2. La richiesta di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.
   3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 del presente articolo sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.
   4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, se la medesima amministrazione competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il silenzio dell'amministrazione finanziaria competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del contribuente.
   5. Qualora la richiesta di annullamento in autotutela riguardi ipotesi diverse da quelle indicate al comma 1, l'Amministrazione competente è sempre tenuta a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano spirati infruttuosamente i termini per presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992.
   6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.».