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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.22.0200.3.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2021  [ apri ]
0.22.0200.3.
inammissibile

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «a decorrere dal 15 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 15 gennaio 2022» e sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in cinque anni, nel limite di 15 milioni annui, per gli anni da 2021 a 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.