All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Sono sospesi fino al 30 settembre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507 e dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2021 qualora istituito dagli enti locali. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 30 settembre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali.