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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.22.0200.24.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2021  [ apri ]
0.22.0200.24.
inammissibile

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Sono sospesi fino al 30 settembre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507 e dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2021 qualora istituito dagli enti locali. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 30 settembre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali.