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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.22.0200.21.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2021  [ apri ]
0.22.0200.21.
inammissibile

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In considerazione dell'emergenza pandemica in atto, in favore del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, corrisponde agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.