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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.22.0200.20.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2021  [ apri ]
0.22.0200.20.
inammissibile

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1 e 2 le parole: «entro il 16 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».

   b) al comma 3 le parole: «settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «maggio 2021»;

  5-ter. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.