stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.22.0200.19.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2021  [ apri ]
0.22.0200.19.
inammissibile

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A far data dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del testo unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è pari al 23,85 per cento delle somme giocate. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.