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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.22.0200.17.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2021  [ apri ]
0.22.0200.17.
inammissibile

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021». Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 557 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.