All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2021.