All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché quello di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. Per il medesimo periodo è altresì prorogato al 15 maggio il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.