Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2021»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2021».