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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.3. in Assemblea riferita al C. 2845-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/02/2021  [ apri ]
7.3.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020, purché entro il 30 giugno 2021.