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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.13. in Assemblea riferita al C. 2845-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/02/2021  [ apri ]
13.13.

  Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.