Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/02/2021
[
apri
]
13.13.
Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.