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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.10.  nelle commissioni riunite X-XII in sede referente riferita al C. 2835

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/01/2021  [ apri ]
2.10.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2020 sia inferiore all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19. Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
  3. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2019 come segue:

   a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) quarantacinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.