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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.09.  nelle commissioni riunite X-XII in sede referente riferita al C. 2835

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/01/2021  [ apri ]
2.09.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Requisiti agevolati per l'accesso al prepensionamento dei lavoratori poligrafici)

  1. Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono optare per l'esodo e il prepensionamento, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, i lavoratori poligrafici, dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, interessati dai trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 32 anni di anzianità contributiva. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 1 sono erogati, nell'ambito del limite di spesa complessivo di cui al comma 3, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori poligrafici di cui al comma 1 e l'INPS provvede al monitoraggio delle suddette domande.
  3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa annua di euro 2.312.000 per l'anno 2020, euro 8.525.500 per l'anno 2021, euro 9.840.000 per l'anno 2022, euro 15.372.000 per l'anno 2023, euro 13.330.000 per l'anno 2024, euro 9.040.500 per l'anno 2025 ed euro 6.976.000 per l'anno 2026.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2-ter.
(Utilizzo degli ammortizzatori sociali nel settore editoriale)

  1. Il comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è sostituito dal seguente:

   «2. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 dell'articolo 25-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si tiene conto dei trattamenti richiesti a far data dal 1° gennaio 2020. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2020 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data.».