Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata fino a 180 mesi».