Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.