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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.021.  nelle commissioni riunite X-XII in sede referente riferita al C. 2835

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/01/2021  [ apri ]
2.021.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto per attività di organizzazione di eventi fieristici limitata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020)

  1. Al fine di sostenere il comparto relativo alle attività di organizzazione di eventi fieristici la cui attività è stata fortemente limitata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e non ancora ristorata, è istituito un apposito Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per l'erogazione di contributi a fondo perduto ai soggetti esercenti di attività d'impresa di organizzazione convegni ed eventi fieristici in proprio che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 abbiano organizzato eventi culturali, ludici e ricreativi con presenza di musica dal vivo, sale da ballo e locali assimilati e della durata minima di 30 giorni.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2019.
  3. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, è determinato nella misura del 60 per cento tra la differenza dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° giugno al 30 settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° giugno al 30 settembre 2019.
  4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1, coerentemente con le norme presenti nei commi 2, 3 e 4.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede mediante apposita riduzione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.