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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.50.2.  nelle commissioni riunite X-XII in sede referente riferita al C. 2835

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/01/2021  [ apri ]
0.1.50.2.

  All'emendamento 1.50 del Governo, al comma 1, lettera d), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, alla lettera a), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Gli spostamenti motivati dall'esigenza di fare visita o prestare assistenza alle persone in condizione di bisogno, fragilità, non autosufficienti ovvero con disabilità o problemi di salute, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria, rientrano nelle situazioni di necessità e non sono soggetti a limitazioni.».

em. 1.50.