All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi dei casi positivi al COVID-19, si dispone all'interno delle istituzioni scolastiche pubbliche e private di un canale diretto, e dedicato di interscambio con le Asl preposte al fine di garantire un rapido isolamento dei casi di positività.